Art. 10

Art. 10

In vigore dal 9 dic 2002
La domanda di notificazione può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità richiedente, deve aver conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda. Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notificazione, la domanda di notificazione menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'autorità richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.
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