Art. 9 · Rifiuto dell'autorizzazione

Art. 9

Rifiuto dell'autorizzazione

In vigore dal 5 nov 2002
Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata. Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto. La possibilità di ricorso giurisdizionale è previsto anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa. TITOLO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA CAPO 1 PRINCIPI E METODI DI VIGILANZA FINANZIARIA
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