Art. 9
Rifiuto dell'autorizzazione
In vigore dal 5 nov 2002
Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.
Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.
La possibilità di ricorso giurisdizionale è previsto anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.
TITOLO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
CAPO 1
PRINCIPI E METODI DI VIGILANZA FINANZIARIA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2002:83:oj#art-9-82