Art. 71
Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38
In vigore dal 5 nov 2002
1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui agli , paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 a decorrere dal 20 marzo 2002, alle imprese di assicurazione che, alla stessa data, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell' abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.
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