Art. 67 · Ricorso giurisdizionale

Art. 67

Ricorso giurisdizionale

In vigore dal 5 nov 2002
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano formare oggetto di ricorso giurisdizionale.
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