Art. 58 · Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Art. 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 5 nov 2002
Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione: a) di ogni autorizzazione concessa ad una affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato di cui all', paragrafo 1; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata. La Commissione informa al riguardo il comitato di cui all', paragrafo 1. Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.
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