Art. 49 · Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

Art. 49

Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

In vigore dal 5 nov 2002
Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato I. L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta.
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