Art. 4
Principio di autorizzazione
In vigore dal 5 nov 2002
L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:
a)
dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;
b)
dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.
Storico versioni
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