Art. 39 · Revoca dell'autorizzazione

Art. 39

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 5 nov 2002
1.   L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa: a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione; b) non soddisfa più le condizioni di accesso; c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'; d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa di assicurazione interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione, in applicazione dell', paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma. 2.   Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa di assicurazione interessata. TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
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