Art. 37 · Imprese di assicurazione in difficoltà

Art. 37

Imprese di assicurazione in difficoltà

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Qualora un'impresa di assicurazione non si conformi alle disposizioni dell', l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri dell'impegno. 2.   Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all', l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione. In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione stia per degradarsi ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure. 3.   Se il margine di solvibilità diviene inferiore al fondo di garanzia di cui all', l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa di assicurazione un piano di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto alla sua approvazione. Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa di assicurazione esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni. 4.   Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati. 5.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità alla propria legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati nel suo territorio, su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure.
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