Art. 30 · Riesame dell'importo del fondo di garanzia

Art. 30

Riesame dell'importo del fondo di garanzia

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Gli importi in euro stabiliti nell', paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 20 marzo 2002 e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR. Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento. 2.   La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.
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