Art. 3 · Attività, imprese ed enti esclusi

Art. 3

Attività, imprese ed enti esclusi

In vigore dal 5 nov 2002
La presente direttiva non riguarda: 1) i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma restando l'applicazione dell', punto 1, lettera c); 2) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti; 3) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all', aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche; 4) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, ferma restando l'applicazione dell', punto 3; 5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura; 6) le mutue assicuratrici: — il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e — per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale importo è superato per tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno. Tuttavia, il disposto del presente paragrafo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva 7) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza; 8) le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che: a) le imprese di assicurazione pensioni già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività; b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell' connesse con tale esenzione allorché: — detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in un gruppo esistente di assicurazione, — costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni; c) le autorità finlandesi presentino, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva. TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA
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