Art. 28
Margine di solvibilità richiesto
In vigore dal 5 nov 2002
1. Fatto salvo l', il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.
2. Per le assicurazioni di cui all', punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all', punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:
a)
primo risultato:
il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %;
b)
secondo risultato:
per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.
Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %.
3. Per le assicurazioni complementari di cui all', punto 1, lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l' di detta direttiva.
4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all', punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:
a)
un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, più
b)
il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l' di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dal requisito dell'assicurazione di gruppo.
5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all', punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo.
6. Per le operazioni tontinarie di cui all', punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni.
7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all', punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all', punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:
a)
un'aliquota del 4 % delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;
b)
un'aliquota dell'1 % delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
c)
un'aliquota del 25 % delle spese nette di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;
d)
un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.
Storico versioni
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