Art. 23 · Categorie di attivi ammessi

Art. 23

Categorie di attivi ammessi

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti. A. Investimenti a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari. B. Crediti f) Crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) anticipazioni su polizze; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia. C. Altri attivi l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti; p) interessi reversibili. 2.   Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri. 3.   L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante al primo paragrafo non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguarda esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori. Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi; ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente; iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie; iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all', e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro; vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo; vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi; viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento degli attivi di altre imprese figlie; ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:83:oj#art-23-96