Art. 22
Attivi di copertura delle riserve tecniche
In vigore dal 5 nov 2002
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.
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