Art. 21
Premi per nuova produzione
In vigore dal 5 nov 2002
I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.
A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.
Storico versioni
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