Art. 14 · Trasferimento del portafoglio

Art. 14

Trasferimento del portafoglio

In vigore dal 5 nov 2002
1.   Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. 2.   Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato. 3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri dell'impegno. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo. 5.   Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà per i contraenti di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.
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