Art. 13
Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza
In vigore dal 5 nov 2002
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione aventi sede sociale nel loro territorio la presentazione di un resoconto annuale, per tutte le operazioni, relativo alla loro situazione finanziaria e al loro stato di solvibilità.
2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione.
Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:
a)
di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di assicurazione e le sue attività complessive, in particolare:
—
raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,
—
procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di assicurazione;
b)
di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;
c)
di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari.
Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.
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