Art. 10
In vigore dal 20 dic 2001
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. PICQUÉ
(1) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.
(2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.
(3) GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.
(4) GU L 205 del 13.8.1979, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/593/CEE (GU L 318 del 25.11.1988, pag. 44).
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
(8) GU L 40 dell'11.12.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
(9) GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.
ALLEGATO I
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI
I. DEFINIZIONI
—
La «confettura» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:
— 350 g
in generale,
— 250 g
per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
— 150 g
per lo zenzero,
— 160 g
per il pomo di acagiù,
— 60 g
per il frutto di granadiglia.
—
La «confettura extra» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.
I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere impiegati per la produzione di confetture extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:
— 450 g
in generale,
— 350 g
per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
— 250 g
per lo zenzero,
— 230 g
per il pomo di acagiù,
— 80 g
per il frutto di granadiglia.
—
La «gelatina» è la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.
La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.
—
Tuttavia, nel caso della «gelatina extra», la quantità di succo di frutta e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione della gelatina extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.
—
La «marmellata» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.
La quantità di agrumi impiegata nella fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g ottenuti dall'endocarpo.
—
La denominazione «marmellata-gelatina» designa il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.
—
La «crema di marroni» è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e non meno di 380 g di purea di marroni (di Castanea Sativa) per 1 000 g di prodotto finito.
II.
I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.
Fatto salvo l', paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, gli Stati membri possono, tuttavia, autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.
III.
In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.
ALLEGATO II
Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:
—
miele, come definito nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa al miele (1): in tutti i prodotti in cui sostituisce totalmente o parzialmente gli zuccheri,
—
succo di frutta: solo nella confettura,
—
succo di agrumi: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
—
succo di piccoli frutti rossi: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
—
succo di barbabietole rosse: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
—
oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate e nelle marmellate-gelatine,
—
oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
—
pectina liquida: in tutti i prodotti,
—
scorze di agrumi: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
—
foglie di Pelargonium odoratissimum: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
—
sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia ed estratti di vaniglia: in tutti i prodotti,
—
vanillina: in tutti i prodotti.
(1) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO III
A. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.
1)
Frutto:
—
freschi, sani, esenti da qualsiasi alterazione, non privati di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunti al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura,
—
sono equiparati alla frutta, ai fini della presente direttiva, i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie,
—
il termine «zenzero» designa le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.
2)
Polpa (di frutta):
si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata in pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.
3)
Purea (di frutta):
si intende la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile è ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.
4)
Estratto acquoso (di frutta):
si intende l'estratto acquoso di frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone pratiche di fabbricazione, contiene tutti i costituenti solubili nell'acqua della frutta utilizzata.
5)
Zuccheri
Sono autorizzati:
1)
gli zuccheri definiti nella direttiva 2001/111/CE (1);
2)
lo sciroppo di fruttosio;
3)
gli zuccheri estratti dalla frutta;
4)
lo zucchero bruno.
B. TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME
1.
I prodotti definiti nella parte A, punti da 1 a 4, possono subire i trattamenti seguenti:
—
trattamenti mediante il calore o il freddo,
—
liofilizzazione,
—
concentrazione, sempreché vi si prestino tecnicamente,
—
eccettuate le materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti «extra»: uso di anidride solforosa (E 220) o di sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 e E 227) come ausilio per la fabbricazione, purché il tenore massimo di anidride solforosa fissato nella direttiva 95/2/CE non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I, parte I (Definizioni).
2.
Le albicocche e le prugne destinate alla fabbricazione di confettura possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.
3.
Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
(1) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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