Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 mar 2001
1.   I progetti di STI sono elaborati su mandato della Commissione, definito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, dall'organismo comune rappresentativo. Le STI sono adottate e rivedute secondo la stessa procedura. Esse sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2.   L'organismo comune rappresentativo è designato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; esso rispetta le regole indicate nell'allegato VIII. Nel caso in cui l'organismo comune rappresentativo non rispetti più queste regole o non disponga delle competenze necessarie per elaborare una particolare STI, è designato un altro mandatario secondo la stessa procedura. In quest'ultimo caso l'organismo comune rappresentativo deve essere associato ai lavori dell'altro mandatario. 3.   L'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, è incaricato di preparare la revisione e l'aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all', al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecniche o delle esigenze sociali. 4.   Ogni progetto di STI è elaborato in due fasi. In primo luogo, l'organismo comune rappresentativo individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate delle giustificazioni tecniche ed economiche. Viene adottata una decisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; se necessario, dovranno essere previsti casi specifici. L'organismo comune rappresentativo elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'organismo comune rappresentativo tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già svolti, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; l'analisi indicherà l'impatto previsto per tutti gli operatori e agenti economici interessati. 5.   L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Gli Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo i dati necessari. 6.   Il comitato di cui all' è regolarmente informato sui lavori di elaborazione delle STI e nel corso di questi lavori può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile per la progettazione delle STI e la valutazione dei costi e dei vantaggi. In particolare, il comitato può chiedere, su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei vantaggi di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI. 7.   All'atto dell'adozione di ciascuna STI, la sua data di entrata in vigore è fissata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Qualora debbano essere messi in funzione contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore delle STI corrispondenti debbono coincidere. 8.   L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti. A tal fine, l'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, consulta le associazioni e le organizzazioni rappresentative di utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI. Allega al progetto di STI una relazione sui risultati di questa consultazione. L'elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dal comitato di cui all' previa adozione del mandato della prima STI e può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o della Commissione. 9.   L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera g). A tal fine le parti sociali sono consultate prima che il progetto di STI sia presentato al comitato di cui all', per essere adottato o riesaminato. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione (10). Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.
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