Art. 23

Art. 23

In vigore dal 19 mar 2001
1.   L'ordine di priorità per l'adozione delle STI, fatto salvo l'ordine di adozione dei mandati di cui all', paragrafo 1, è il seguente: a) il primo gruppo di STI riguarda il controllo-comando e il segnalamento, le applicazioni telematiche per il trasporto merci, l'esercizio e la gestione del traffico (comprese le qualifiche del personale per i servizi transfrontalieri nel rispetto dei criteri stabiliti negli allegati II e III), i carri merci, il rumore riconducibile al materiale rotabile e all'infrastruttura. Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale; b) inoltre, gli aspetti seguenti debbono essere trattati in funzione delle risorse della Commissione e dell'organismo comune rappresentativo: applicazioni telematiche per i passeggeri, manutenzione, con particolare riguardo alla sicurezza, vetture passeggeri, locomotori e automotrici, infrastruttura, energia, inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale; c) su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o dell'organismo comune rappresentativo, il comitato può decidere, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e fermo restando il suddetto ordine di priorità, di elaborare una STI su un tema complementare, purché essa riguardi uno dei sottosistemi di cui all'allegato II. 2.   Il comitato, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, stabilisce un programma di lavoro che rispetti l'ordine di priorità di cui al paragrafo 1 e quello degli altri compiti assegnatigli dalla presente direttiva. Le STI che figurano nel primo gruppo di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elaborate entro il 20 aprile 2004. 3.   Il programma di lavoro comprenderà in particolare le tappe seguenti: a) designazione dell'organismo comune rappresentativo; b) elaborazione, sulla base di un progetto preparato dall'organismo comune rappresentativo, di un'architettura rappresentativa del sistema ferroviario convenzionale, basata sull'elenco dei sottosistemi (allegato II) per garantire la coerenza tra le STI. Questa architettura deve in particolare contenere i diversi elementi costitutivi del sistema e le loro interfacce; essa servirà da quadro di riferimento per delimitare i campi di applicazione di ciascuna STI; c) adozione di una struttura modello per l'elaborazione delle STI; d) adozione di una metodologia per l'analisi costi-benefici delle soluzioni contemplate nelle STI; e) adozione dei mandati necessari all'elaborazione delle STI; f) adozione dei parametri fondamentali per ciascuna STI; g) approvazione dei progetti di programma di normalizzazione; h) gestione del periodo di transizione tra la data di entrata in vigore della presente direttiva e la pubblicazione delle STI, compresa l'adozione del repertorio di cui all'. CAPO VII Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile
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