Art. 20

Art. 20

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all' e della procedura di verifica di cui all', indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla Commissione. Quest'ultima pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i campi di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento. 2.   Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VII per valutare gli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti. 3.   Uno Stato membro revoca l'autorizzazione ad un organismo che non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 4.   Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri pertinenti, viene interpellato il comitato di cui all' che esprime il suo parere entro tre mesi. In base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato di tutte le modifiche necessarie affinché l'organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto. 5.   L'eventuale coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma degli . CAPO VI Comitato e programma di lavoro
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