Art. 2 · Ai fini della presente direttiva si intende per:

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

In vigore dal 19 mar 2001
a)   «sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»: l'insieme, descritto nell'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture; b)   «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e con soluzione di continuità dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali; c)   «sottosistemi»: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, per i quali devono essere definiti requisiti essenziali, sono di natura strutturale o funzionale; d)   «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di «componente» abbraccia i beni materiali e immateriali, quali il software; e)   «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce; f)   «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all', paragrafi da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE; g)   «specifiche tecniche di interoperabilità», in seguito denominate «STI»: le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; h)   «organismo comune rappresentativo»: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI. I «gestori dell'infrastruttura» sono quelli di cui agli della direttiva 91/440/CEE; i)   «organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi; j)   «parametri fondamentali»: ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilità, e che deve essere oggetto di una decisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, prima che l'organismo comune rappresentativo elabori un progetto di STI; k)   «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Ciò può comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunità, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, il materiale rotabile destinato ad un uso strettamente locale, regionale o storico e il materiale rotabile in provenienza o a destinazione di paesi terzi, che non attraversi la frontiera tra due Stati membri; l)   «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell', paragrafo 1; m)   «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell', paragrafo 1; n)   «sistema ferroviario esistente»: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di ogni categoria e origine che percorre dette infrastrutture.
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