Art. 16

Art. 16

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Gli Stati membri considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, muniti della dichiarazione «CE» di verifica. 2.   La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è compiuta con riferimento alle STI, se esistenti. 3.   Nel periodo precedente la pubblicazione delle STI, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ciascun sottosistema, l'elenco delle regole tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro il 20 aprile 2002.
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