Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Spetta ad ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono installati o gestiti sul suo territorio. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Essi verificano, in particolare, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. 2.   Spetta ad ogni Stato membro verificare, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che questi sottosistemi sono gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili. 3.   In caso di rinnovamento o di ristrutturazione il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano un fascicolo con la descrizione del progetto presso lo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi della presente direttiva. Tale autorizzazione di messa in servizio è necessaria ogniqualvolta il livello di sicurezza può risentire dei lavori previsti.
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