Art. 2 · Regime delle sanzioni

Art. 2

Regime delle sanzioni

In vigore dal 30 mar 1998
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1o marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1998:20:oj#art-2