Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 1996
Gli Stati membri devono intraprendere tutti i passi necessari per far sì che in sede di verifica ufficiale dei prodotti cosmetici, l'identificazione e la determinazione del 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile, etile, propile, butile e benzile 4-idrossibenzoato vengano effettuate secondo il metodo descritto in allegato.
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