Art. 9

Art. 9

In vigore dal 26 giu 1996
1. La Repubblica ellenica è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo. Le autorità elleniche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse. Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni. 2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle medesime deroghe. (1) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10. Allegato A CAPITOLO I Contributi applicabili alle carni oggetto delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE e 92/45/CEE Il contributo di cui all' è stabilito come segue, a norma dell', paragrafo 1: 1. Fatti salvi i punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione i seguenti importi forfettari: a) carni bovine: - bovini adulti: 4,5 ecu/capo, - giovani bovini: 2,5 ecu/capo; b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo; c) carni suine: animali di peso carcassa - inferiore a 25 kg: 0,5 ecu/capo, - superiore o pari a 25 kg: 1,30 ecu/capo; d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa - inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo, - compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo, - superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo; e) carni di volatili da cortile: i) o forfettariamente ai livelli seguenti - galline e polli da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo, - altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso carcassa superiore o uguale a 2 kg: 0,02 ecu/capo, - altri volatili da cortile adulti di peso superiore o uguale a 5 kg: 0,04 ecu/capo, ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, a norma del punto i): 0,03 ecu/capo; f) carni di coniglio e di piccola selvaggina piumata o a pelo: - per i conigli e la piccola selvaggina piumata o a pelo i livelli forfettari previsti alla lettera e), - per i seguenti mammiferi terrestri: - cinghiali: i livelli previsti alla lettera c) da aumentare se inferiori al costo dell'esame trichinoscopico previsto alla direttiva 92/45/CEE, - ruminanti: i livelli previsti alla lettera d). 2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui segnatamente all', paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e dell', paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE sono coperti: a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento. Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1; b) mediante la riscossione dei costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 % sugli importi previsti al primo comma. Gli Stati membri che scelgono il regime «ora prestata» devono essere in grado di provare alla Commissione che la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non copre i costi effettivi. 3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, a norma in particolare dell', paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all', paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE. Le modalità di applicazione del presente punto possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che costituiscono oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi. 4. Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono: a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a). Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni: - maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute, - maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi, - frequenti ritardi nell'esecuzione della macellazione, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione, - maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento, - maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione, - frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione, - esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione. L'ammontare dei supplementi del livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire; b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti. 5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogarvi verso il basso a concorrenza dei costi effettivi di ispezione: a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti; b) per un determinato stabilimento, qualora ricorrano le seguenti condizioni: - il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione, - il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione, - lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione, - non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, - deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute. L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano ai punti 1 e 2, lettera a). 6. a) I contributi di cui ai punti da 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. Essi sono a carico del gestore o del proprietario che procede alle suddette operazioni; questi ultimi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali operazioni. Qualora l'ispezione sanitaria di volatili vivi sia effettuata nell'azienda d'origine, a norma della direttiva 71/118/CEE, può essere riscosso presso l'azienda d'origine un importo fino al 20 % degli importi forfettari stabiliti al punto 1, lettera e). b) In deroga alla nozione del luogo di riscossione di cui alla lettera a), prima frase, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le catene di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo. c) Qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui alla lettera a), lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. CAPITOLO II Contributi da applicarsi alle carni oggetto della direttiva 72/462/CEE, del capitolo III della direttiva 71/118/CEE, del capitolo III della direttiva 92/45/CEE e del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE 1. Il contributo di cui all' è stabilito al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata (ossa comprese), con un importo minimo di 30 ecu per partita. Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi. 2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi che - al 20 febbraio 1995 - hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento e per i quali un siffatto accordo sia concluso entro il 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti. L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con tale paese terzo ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi: - livello di frequenza dei controlli, - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea, - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria. 3. In occasione dell'adozione delle decisioni previste all', paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli. All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie fornite dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari. 4. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente in dogana ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio di ispezione. 5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche. CAPITOLO III Contributi applicabili ai prodotti della pesca soggetti alla direttiva 91/493/CEE Sezione I Prodotti della pesca di cui al capitolo I della direttiva 91/493/CEE Il contributo di cui all' è stabilito, a norma dell', paragrafo 1, come segue: 1. a) gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali previsti al capitolo V, punto II dell'allegato della direttiva 91/493/CEE; b) il contributo di cui alla lettera a) è stabilito a 1 ecu/tonnellata di prodotti della pesca e a 0,5 ecu/tonnellata oltre le 50 tonnellate. Esso è riscosso al momento della prima commercializzazione, a meno che non sia già stato riscosso al momento dello sbarco, ed è comunque a carico del primo acquirente. Gli Stati membri possono prevedere un sistema che consenta di sommare i quantitativi di prodotti della pesca per un periodo determinato e un regime di riscossione centralizzato operante al momento della prima vendita; c) in deroga alla lettera b) il contributo riscosso sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione non deve superare 50 ecu per partita scaricata qualora i costi effettivi non superino tale importo; d) la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2 in caso di ulteriore trasformazione dei prodotti della pesca, fatto salvo il punto 7, lettera b). 2. a) Gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali effettuati a norma del punto I del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE ed ai controlli ufficiali previsti al punto II del suddetto capitolo V. b) Il contributo di cui alla lettera a) e stabilito a 1 ecu per tonnellata ed è riscosso per ogni tonnellata di prodotti della pesca che entrano in uno stabilimento di preparazione e/o trasformazione ovvero provenienti da una nave-officina. Inoltre, in caso di ispezione di una nave-officina all'estero, gli Stati membri riscuotono il costo effettivo di tali ispezioni. c) A richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata può essere stabilito un livello inferiore di contributi per le specie di cui al punto 1, lettera c), secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE. 3. a) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi inerenti ai controlli di cui al punto 1, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 1), lettera b) insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per tale prodotto. b) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi dei controlli di cui al punto 2, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 2), lettera b) in un dato stabilimento insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per gli stabilimenti che si occupano del trattamento del prodotto in causa. Lo Stato membro che sceglie il regime di riscossione per ora prestata deve poter dimostrare alla Commissione che la riscossione dei contributi di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera b) non coprono i costi effettivi. 4. a) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 1), lettera b) allorché le operazioni di controllo di cui al punto 1 sono agevolate dal fatto che: - la freschezza e la calibrazione sono classificate a norma dei regolamenti (CEE) nn. 103/76 e 104/76 o riconosciuti secondo le norme nazionali, e/o - le operazioni di prima vendita sono raggruppate, in particolare, in un impianto per le aste o su un mercato all'ingrosso. L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55 %. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE. b) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 2) allorché: - le operazioni di preparazione o di trasformazione avvengono nel medesimo luogo in cui si effettua la prima vendita o la trasformazione e/o - per un dato stabilimento, le condizioni di funzionamento e le garanzie offerte dall'autocontrollo consentono una riduzione dei bisogni del personale ispettivo. L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55 %. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE. 5. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per i controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito. Tuttavia, se il contributo riscosso conformemente ai punti 1 e 2 copre l'insieme delle spese di ispezione derivanti dai controlli previsti al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, lo Stato membro non riscuote il contributo di cui al presente punto. 6. a) Il contributo di cui ai punti 2 e 5 è a carico dell'imprenditore o del proprietario dello stabilimento che procede a tali operazioni; questi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali operazioni. b) Per i prodotti della pesca destinati ad una successiva preparazione e/o trasformazione sul loro territorio, gli Stati membri possono riscuotere, in un'unica soluzione e in un solo luogo, un contributo totale cumulativo dei vari importi. Gli Stati membri che desiderino far ricorso a questa possibilità ne informano preventivamente la Commissione. 7. Gli Stati membri istituiscono un sistema che consente di controllare se il contributo di cui al presente capitolo è stato versato dagli operatori interessati. In particolare, secondo le loro disposizioni nazionali, gli Stati membri si accertano che gli operatori dispongano di un'attestazione scritta o di qualsiasi altra prova che giustifichi il pagamento individuale o globale dei contributi previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo, tranne nel caso in cui si tratti di prodotti della pesca destinati ad essere preparati o trasformati sul territorio dello Stato membro in cui sono stati sbarcati, purché l'importo complessivo del contributo sia pagato nello stabilimento di trasformazione o di preparazione. Se necessario vengono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE. Essi ne informano la Commissione. 8. Fatta salva l'osservanza dei livelli di contributo previsti nella presente sezione, la Finlandia e la Svezia possono - tenuto conto delle deroghe strutturali di cui beneficiano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 - essere autorizzate, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE ad applicare fino al conseguimento della revisione di cui all' della direttiva 96/43/CE, modalità alternative di riscossione sulla base di opportune giustificazioni. Sezione II Prodotti della pesca di cui al capitolo II della direttiva 91/493/CEE 1. Per i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/493/CEE, si applicano le disposizioni previste alla sezione I, punto 1. Gli Stati membri percepiscono inoltre un importo supplementare volto a coprire le spese di ispezione inerenti a tale tipo di nave e di sbarco con un minimo di 1 ecu per tonnellata sbarcata. 2. Per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui al punto 1, ossia tutti i prodotti della pesca per i quali vige l'obbligo di passare attraverso un posto di ispezione di frontiera, il contributo previsto all' è stabilito, secondo l', paragrafo 1, al livello forfettario minimo di 5 ecu/tonnellata, con un minimo di 30 ecu per partita, fermo restando che oltre le 100 tonnellate, l'importo forfettario minimo di 5 ecu sarà portato a: - 1,5 ecu per tonnellata per il pescato che non ha subito alcuna trasformazione al di fuori dello svisceramento; - 2,5 ecu per ogni tonnellata supplementare degli altri prodotti della pesca. 3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all', paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 2 sono modulati in base alla prestabilita riduzione della frequenza dei controlli. Nell'adottare tali decisioni la Commissione tiene conto, in particolare, delle garanzie fornite dai paesi terzi in merito all'accettazione dei principi della regionalizzazione, dell'equivalenza, della reciprocità e degli altri principi comunitari, in particolare allorché i paesi terzi sono parti di un accordo globale d'equivalenza con la Comunità in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica). L'applicazione di tale modulazione non potrà in nessun caso comportare contributi inferiori agli importi riscossi a norma della sezione I, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b) per i prodotti sbarcati da navi battenti bandiera comunitaria. La riscossione di tale contributo non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2, lettera b) del capitolo I in caso di ulteriore trasformazione. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per le importazioni sbarcate da navi battenti bandiera della Groenlandia gli Stati membri applicano i contributi di cui alla sezione I. 4. Gli Stati membri possono derogare verso l'alto alle disposizioni di cui al punto 2 fino a concorrenza dei costi effettivi. 5. Il contributo di cui al punto 2 è a carico dell'importatore - o del suo agente in dogana - ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio d'ispezione frontaliero. 6. Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, sino al 31 dicembre 1999 i contributi previsti alla sezione I alle importazioni scaricate da pescherecci appartenenti a società miste registrate a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie. Allegato B CONTRIBUTI VOLTI AD ASSICURARE I CONTROLLI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PREVISTI DALLA DIRETTIVA 96/23/CE 1. Il contributo di cui all' è stabilito come segue: a) per gli animali vivi destinati alla macellazione e le carni di cui all'allegato A, capitolo I: 1,35 ecu per tonnellata di carne macellata; b) per i prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato A, capitolo III: 0,01 ecu per tonnellata commercializzata; c) per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: 0,02 ecu per mille litri di latte crudo materia prima; d) per gli ovoprodotti l'importo corrispondente al costo effettivo del controllo; e) per il miele: gli Stati membri possono riscuotere un importo che copre il costo effettivo dell'ispezione o del controllo. 2. Nel rispetto dei livelli fissati al punto 1, gli Stati membri possono optare per uno dei seguenti regimi: a) il contributo di cui al punto 1 è riscosso integralmente in uno stabilimento facente parte della catena di produzione: - mattatoio per il contributo di cui al punto 1, lettera a); - stabilimento che procede alla preparazione e/o alla trasformazione per il contributo di cui al punto 1, lettera b); - stabilimento di raccolta del latte crudo per il contributo di cui al punto 1, lettera c); b) il contributo di cui al punto 1 è ripartito sull'intera catena di produzione compreso l'allevamento, secondo criteri da stabilirsi dagli Stati membri. 3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento o degli stabilimenti interessati; questi ultimi hanno la possibilità di trasferire il contributo riscosso alla persona fisica o giuridica per conto della quale effettuano tali operazioni. Allegato C CONTRIBUTI DA RISCUOTERE PER GLI ANIMALI VIVI CAPITOLO I Animali vivi e prodotti di origine animale di cui alla direttiva 90/425/CEE 1. Per assicurare il finanziamento dei controlli all'origine, deve essere riscosso un contributo. 2. Il campo d'applicazione, il livello del contributo, le sue modalità di applicazione e segnatamente la determinazione dei contribuenti nonché le eccezioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'. CAPITOLO II Animali vivi destinati all'importazione contemplati dalla direttiva 91/496/CEE 1. Il contributo di cui all' è stabilito: a) per gli animali delle specie di cui al capitolo I dell'allegato A a un livello forfettario di 5 ecu/tonnellata peso vivo con un importo minimo di 30 ecu per partita; b) per gli animali delle altre specie, il costo effettivo di ispezione è espresso per animale o per tonnellata importata, con un minimo di 30 ecu per partita fermo restando che tale minimo non si applica alle importazioni di specie di cui alla decisione 92/432/CEE della Commissione. Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi. 2. Gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi i quali - al 20 febbraio 1995 - hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) basato sul principio della reciprocità di trattamento, e per i quali sia stato concluso un accordo al 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti. L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà stabilito nell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo tenendo conto dei seguenti principi: - livello di frequenza dei controlli, - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea, - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria. 3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente doganale ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio di ispezione alla frontiera o direttamente all'ufficio di ispezione di frontiera. 4. Su richiesta di uno Stato membro, debitamente giustificata, e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, può essere applicato un livello ridotto alle importazioni provenienti da taluni paesi terzi. 5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito di contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per consentire loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.
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