Art. 7

Art. 7

In vigore dal 26 giu 1996
1. Il tasso da adottare per la trasformazione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente decisione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre. Tale tasso si applica a decorrere dal 1° gennaio successivo. 2. In deroga al paragrafo 1: - gli Stati membri considerano, per l'anno 1994, il tasso di conversione valido il 1° settembre 1992; - gli Stati membri considerano, per gli anni dal 1995 al 1998, la media dei tassi di conversione pubblicati a norma del paragrafo 1, per gli ultimi tre anni.
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