Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 giu 1996
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi i) alle disposizioni dell' e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1° luglio 1996; ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1° luglio 1997; iii) alle altre modifiche il 1° luglio 1997. Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1° luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:43:oj#art-4