Art. 3
In vigore dal 25 giu 1996
1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Allorché gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento siffatto in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono adottate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore cui si applica la presente direttiva.
Storico versioni
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