Art. 5 · Certificato di formazione

Art. 5

Certificato di formazione

In vigore dal 3 giu 1996
1. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale di modello comunitario, in appresso denominato «il certificato», valido per il o i modi di trasporto di cui trattasi. Detto certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro. 2. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione sanzionata dal superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro. 3. Obiettivo fondamentale della formazione è fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, una conoscenza sufficiente delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai modi di trasporto in questione nonché dei compiti definiti nell'allegato I. 4. L'esame deve vertere almeno sulle materie di cui all'elenco all'allegato II. 5. Il modello del certificato è conforme a quello che figura all'allegato III. 6. Il certificato è riconosciuto da tutti gli Stati membri.
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