Art. 4 · Ruolo e designazione del consulente per la sicurezza

Art. 4

Ruolo e designazione del consulente per la sicurezza

In vigore dal 3 giu 1996
1. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività di cui trattasi dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, adattate alle attività dell'impresa, sono definite nell'allegato I. 2. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i suoi compiti di consulente. 3. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente per le merci pericolose.
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