Art. 3 · Esenzioni

Art. 3

Esenzioni

In vigore dal 3 giu 1996
Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi alle imprese: a) le cui attività di cui trattasi riguardano trasporti di merci pericolose effettuati con mezzi di trasporto di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate, ovvero b) le cui attività di cui trattasi riguardano quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 di cui all'allegato B della direttiva 94/55/CE, ovvero c) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
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