Art. 1
Obiettivo
In vigore dal 3 giu 1996
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo le condizioni stabilite dalla presente direttiva, affinché ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti designino, entro il 31 dicembre 1999, uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
Storico versioni
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