Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 mag 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO (1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29). (2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29). (3) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
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