Art. 5
In vigore dal 21 mag 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. PINTO
(1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29).
(2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/39/CE (GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29).
(3) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
Storico versioni
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