Art. 6

Art. 6

In vigore dal 21 mag 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO (1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (2) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/61/CE (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 27). (3) GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70. (5) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. (6*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (7*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (8x) Cfr. e , paragrafo 2. (9a) 0,05 (7*) (10b) 0,02 (8*) (11c) 0,1 (9*) (12d) 0,01 (10*)
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