Art. 6
In vigore dal 21 mag 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. PINTO
(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(2) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/61/CE (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 27).
(3) GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.
(4) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70.
(5) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
(6*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(7*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(8x) Cfr. e , paragrafo 2.
(9a) 0,05 (7*)
(10b) 0,02 (8*)
(11c) 0,1 (9*)
(12d) 0,01 (10*)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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