Art. 4
In vigore dal 20 mag 1996
Nell'ambito dell'adattamento della presente direttiva al progresso tecnico la Commissione dovrà procedere ad un riesame entro due anni dalla data di cui all', paragrafo 2. Esso deve essere basato sul riesame dei criteri tecnici, in particolare i criteri di viscosità, la posizione del sedile anteriore e l'altezza libera dal suolo della barriera. Saranno presi in esame, tra l'altro, i dati degli studi effettuati sugli incidenti, i risultati delle prove su scala reale con due autovetture e il rapporto costi/benefici. Saranno esaminati i vantaggi potenziali in termini di protezione dei passeggeri e la fattibilità industriale di un aumento dell'altezza libera dal suolo della barriera. I risultati del riesame saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:27:oj#art-4