Art. 2
1. Gli Stati membri non possono:
In vigore dal 20 mag 1996
- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,
per motivi riguardanti la protezione degli occupanti dei veicoli in caso di urto laterale, se detto veicolo è conforme ai requisiti della presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri non possono più rilasciare:
- l'omologazione CE di un tipo di veicolo a norma dell' della direttiva 70/156/CEE;
- l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo,
salvo il caso in cui il veicolo soddisfi i requisiti della presente direttiva.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° ottobre 1998, a norma di due qualsiasi delle direttive seguenti: 70/387/CEE (serrature e cerniere), 74/483/CEE (sporgenze esterne) e 76/115/CEE (ancoraggi delle cinture di sicurezza) né eventualmente delle successive estensioni di dette omologazioni.
4. A decorrere dal 1° ottobre 2003, gli Stati membri cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell', paragrafo 1 della medesima direttiva, se non è attestata la conformità dei veicoli alle disposizioni degli allegati della presente direttiva.
Storico versioni
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