Art. 9
Limiti di dose per i lavoratori esposti
In vigore dal 13 mag 1996
1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 100 millisievert (mSv) nell'arco di cinque anni consecutivi, con una dose massima efficace di 50 mSv in un singolo anno. Gli Stati membri possono decidere un'entità annua.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, valgono i seguenti limiti di dose equivalente:
a) per il cristallino, 150 mSv all'anno;
b) per la pelle, 500 mSv all'anno: tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 500 mSv all'anno.
Storico versioni
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