Art. 55 · Attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale

Art. 55

Attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale

In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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