Art. 53

Art. 53

In vigore dal 13 mag 1996
Gli Stati membri, allorché individuano una situazione comportante un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica passata, garantiscono, in funzione delle necessità e del rischio di esposizione: a) la delimitazione dell'area interessata; b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni; c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione; d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
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