Art. 52
Esposizione professionale d'emergenza
In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro provvede per il caso in cui lavoratori o personale di intervento, impegnati in vari tipi di intervento, rischino di essere sottoposti ad esposizioni d'emergenza implicanti dosi superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti. A tal fine, stabilisce livelli d'esposizione tenendo conto dei vincoli tecnici e dei rischi sanitari; i livelli costituiscono criteri operativi. Un'esposizione al di sopra di questi livelli speciali può essere ammessa in via eccezionale allo scopo di salvare vite umane e solo per volontari che siano informati dei rischi connessi con il loro intervento.
2. Ogni Stato membro dispone il controllo radiologico e medico delle squadre speciali d'intervento d'emergenza.
Sezione II Interventi in caso di esposizione prolungata
Storico versioni
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