Art. 50
Preparazione dell'intervento
In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro garantisce che si tenga conto del possibile verificarsi di emergenze radiologiche, dovute a pratiche condotte all'interno o all'esterno del territorio e che possono ripercuotersi su quest'ultimo.
2. Ogni Stato membro, tenuto conto dei principi generali di radioprotezione d'intervento di cui all', paragrafo 2 e dei livelli d'intervento adeguati stabiliti dalle autorità competenti, garantisce che siano elaborati piani d'intervento adeguati a livello nazionale o locale, anche all'interno degli impianti, per far fronte ai vari tipi di emergenza radiologica, e che tali piani siano in misura adeguata, oggetto di esercitazioni periodiche.
3. Ogni Stato membro garantisce, se necessario, che si disponga la creazione e un'adeguata formazione di squadre speciali d'intervento tecnico, medico e sanitario.
4. Ogni Stato membro ricerca la collaborazione con altri Stati membri o paesi terzi per il caso di possibili emergenze radiologiche in impianti sul proprio territorio che possano riguardare altri Stati membri o paesi terzi, nell'intento di agevolare l'organizzazione della protezione radiologica in tali Stati e paesi.
Storico versioni
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