Art. 5 · Autorizzazione e livelli di eliminazione per smaltimento, riciclo o riutilizzazione

Art. 5

Autorizzazione e livelli di eliminazione per smaltimento, riciclo o riutilizzazione

In vigore dal 13 mag 1996
1. Lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione di sostanze radioattive o materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da qualsiasi pratica soggetta all'obbligo della dichiarazione o dell'autorizzazione richiede l'autorizzazione preventiva. 2. Tuttavia, lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione di tali sostanze o materiali possono derogare alle prescrizioni della presente direttiva se soddisfano i livelli di eliminazione fissati dalle autorità nazionali competenti. Questi devono allinearsi sui criteri fondamentali di cui all'allegato 1 e tener conto di qualsiasi altro orientamento tecnico fornito dalla Comunità. TITOLO IV GIUSTIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E LIMITAZIONE DELLA DOSE PER LE PRATICHE CAPO I PRINCIPI GENERALI
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