Art. 48
Applicazione
In vigore dal 13 mag 1996
1. Il presente titolo si applica agli interventi in caso di emergenza radiologica o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica o un'attività lavorativa passata o desueta.
2. L'attuazione e l'ampiezza di qualsiasi intervento devono essere considerate nel rispetto dei seguenti principi:
- si procede ad un intervento solo se la diminuzione del detrimento dovuto alle radiazioni è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
- tipo, ampiezza e durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento, sia massimo;
- i limiti di dose fissati agli non si applicano in caso di intervento: tuttavia i livelli di intervento stabiliti a norma dell', paragrafo 2 forniscono indicazioni sulle situazioni in cui un intervento è opportuno; inoltre, in caso di esposizione prolungata, contemplata all', i limiti di dose fissati all' dovrebbero, di norma, essere considerati appropriati per i lavoratori impegnati in interventi.
Sezione I Interventi in caso di emergenza radiologica
Storico versioni
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