Art. 47
Responsabilità delle imprese
In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro impone alle imprese responsabili di pratiche contemplate all', l'obbligo di conformarsi ai principi di protezione sanitaria della popolazione nel campo della radioprotezione e, in particolare, di adempiere i seguenti compiti all'interno dell'impianto:
a) raggiungere e conservare un livello ottimale di protezione dell'ambiente e della popolazione;
b) verificare l'efficacia dei dispositivi tecnici destinati alla protezione dell'ambiente e della popolazione;
c) collaudare, sotto il profilo della sorveglianza della radioprotezione, le attrezzature e i processi di misurazione e, a seconda dei casi, di valutazione dell'esposizione e della contaminazione radioattiva dell'ambiente e della popolazione;
d) tarare periodicamente gli strumenti di misurazione e controllarne periodicamente lo stato di funzionamento e il corretto impiego.
2. Tali compiti sono affidati a esperti qualificati e, se del caso, all'unità specializzata di radioprotezione di cui all', paragrafo 4.
TITOLO IX INTERVENTI
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