Art. 45
Stima delle dosi per la popolazione
In vigore dal 13 mag 1996
Le autorità competenti:
a) provvedono affinché le stime delle dosi di pratiche di cui all' siano eseguite nel modo più realistico possibile per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi di riferimento della popolazione in tutti i luoghi in cui essi possano trovarsi;
b) decidono sulla frequenza delle valutazioni e prendono tutti i provvedimenti necessari per individuare i gruppi di riferimento della popolazione, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle sostanze radioattive;
c) provvedono affinché, tenuto conto dei rischi di radiazioni, le stime delle dosi per la popolazione includano quanto segue:
- valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con l'indicazione, se del caso, della qualità delle radiazioni in oggetto;
- valutazione dell'assunzione di radionuclidi, con l'indicazione della natura dei radionuclidi e, se del caso, del loro stato fisico e chimico, e determinazione dell'attività e delle concentrazioni di detti radionuclidi;
- valutazione delle dosi che i gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere e specificazione delle caratteristiche di tali gruppi;
d) prescrivono la conservazione di registri delle misurazioni dell'esposizione esterna, delle stime dell'assunzione di radionuclidi e di contaminazione radioattiva, nonché delle conclusioni delle valutazioni delle dosi ricevute dai gruppi di riferimento e dalla popolazione.
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