Art. 40 · Applicazione

Art. 40

Applicazione

In vigore dal 13 mag 1996
1. Il presente titolo si applica alle attività lavorative non contemplate nell', paragrafo 1 della presente direttiva nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. 2. Ogni Stato membro garantisce, mediante indagini o con qualsiasi altro mezzo appropriato, l'individuazione delle attività lavorative che possono costituire oggetto di attenzione. Tali attività comprendono segnatamente: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, se del caso, individui della popolazione sono esposti a prodotti di filiazione del toron o del radon, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali stabilimenti termali, grotte, miniere, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro in superficie in zone ben individuate; b) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un aumento notevole dell'esposizione dei lavoratori e, se del caso, di individui della popolazione; c) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un aumento notevole dell'esposizione di individui della popolazione e, se del caso, dei lavoratori; d) l'esercizio di aeromobili o attività lavorative su aerei. 3. Gli si applicano nella misura in cui gli Stati membri abbiano dichiarato che le esposizioni alle sorgenti di radiazioni naturali dovute alle attività lavorative individuate ai sensi del paragrafo 2 devono fare oggetto di particolare attenzione e essere sottoposte a controllo.
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