Art. 4
Autorizzazione
In vigore dal 13 mag 1996
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, gli Stati membri provvedono a richiedere l'autorizzazione preventiva per le seguenti pratiche:
a) funzionamento e disattivazione di impianti del ciclo del combustibile nucleare e sfruttamento e chiusura delle miniere di uranio;
b) aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali e l'importazione o l'esportazione di tali beni;
c) l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo e l'importazione o l'esportazione di tali beni;
d) somministrazione intenzionale di sostanze radioattive a persone e, per quanto riguarda la radioprotezione di persone, animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria;
e) impiego di impianti a raggi X o di sorgenti radioattive per radiografia industriale o trattamento di prodotti o ricerca o esposizione di persone a fini di terapia medica e uso di acceleratori, fatta eccezione per i microscopi elettronici.
2. L'autorizzazione preventiva può essere richiesta per altre pratiche diverse da quelle elencate nel paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono specificare che una pratica non è soggetta ad autorizzazione se:
a) nel caso delle pratiche menzionate al paragrafo 1, lettere a), c) e e), la pratica non richiede la dichiarazione; o
b) nei casi in cui un rischio limitato di esposizione delle persone non rende necessario l'esame dei singoli casi la pratica è svolta alle condizioni stabilite nella legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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