Art. 37

Art. 37

In vigore dal 13 mag 1996
Ogni Stato membro stabilisce procedure di ricorso contro le conclusioni e le decisioni adottate ai sensi degli . CAPO IV COMPITI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:29:oj#art-37